Informativa diritto di prelazione
- Legge 8 agosto 1977, n. 513
- R. 20 aprile 1985, n. 31
- Legge 24 dicembre 1993, n. 560
A seguito di numerose richieste di informazioni da parte di interessati alla vendita del proprio appartamento, già acquistato per effetto delle disposizioni sopra citate, si ritiene opportuno riportare le norme che disciplinano il diritto di prelazione e la conseguente Deliberazione Presidenziale che ha aggiornato, da ultimo, le modalità operative di Aler Milano.
- La prima disposizione che ha introdotto il diritto di prelazione fa riferimento all’art. 28 della Legge n. 513/77 e precisamente:
“per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l’intero prezzo, l’alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Nel caso in cui l’assegnatario intenda alienare l’alloggio, deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
- Successivamente, l’art. 8 della L.R. 31/85 ha richiamato la disciplina della prelazione già contenuta nella Legge 513/77, così come segue: “la cessione in proprietà degli alloggi comporta per gli acquirenti le limitazioni e i divieti circa la disponibilità degli alloggi stessi previsti dall’art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513.”
- La Legge 560/93 ha esteso l’applicazione del diritto di prelazione a tutti gli alloggi venduti ai sensi delle medesime leggi e quindi anche agli alloggi degli enti territoriali, Poste e Telecomunicazioni e Ferrovie dello Stato.
Il comma 20 della Legge 560/93 prevede che “gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente Legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con L.R., hanno diritto di prelazione.”
Il comma 25 della Legge 560/93 prevede che “il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 % del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.”
Da ultimo con Deliberazione Presidenziale n. MI/018/17 del 16/02/2017, questa Azienda ha specificato le modalità per il riscatto del diritto di prelazione anche per quanto riguarda gli alloggi ceduti con la Legge 560/93. In particolare, è stato precisato che il riscatto del diritto di prelazione è previsto a favore dell’Azienda per la somma pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
Si evidenzia, pertanto, che le procedure di vendita degli appartamenti, acquistati per effetto delle citate disposizioni, sono strettamente vincolate e disciplinate.
E precisamente:
- la vendita dell’appartamento potrà avvenire solo dopo 10 anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto;
- è fatta salva la facoltà di locare l’alloggio, in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento familiare o di gravi motivi. L’autorizzazione alla locazione dovrà comunque essere preventivamente richiesta ad Aler Milano;
- è data facoltà al proprietario di estinguere il diritto di prelazione a favore di Aler Milano, riconoscendo una somma pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. Tale procedura potrà essere avviata a partire dal decimo anno dall’acquisto e indipendentemente dalla volontà di alienare a terzi l’appartamento;
- nel caso in cui il proprietario di un appartamento acquistato ai sensi della Legge 560/93, che non abbia già riscattato il diritto di prelazione con le procedure di cui al punto 3 ed abbia in corso intese precontrattuali per la cessione del proprio appartamento, dovrà trasmettere ad Aler Milano la richiesta di esercizio di diritto di prelazione, allegando la documentazione che certifichi le modalità, il prezzo e le tempistiche stabilite per la vendita. In questo caso, si precisa che è facoltà dell’Azienda esercitare il diritto di prelazione entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui l’Azienda non eserciti il diritto di prelazione, è fatto obbligo comunque al cedente di trasmettere ad Aler Milano copia del rogito avvenuto con soggetti terzi, riportante il prezzo di cessione dell’immobile;
- nel caso in cui Aler intenda esercitare il diritto di prelazione, i conseguenti valori sono così differenziati:
- vendite Legge 513/77 e R. 20 aprile 1985, n. 31: il prezzo è pari a quello della cessione iniziale, rivalutato sulla base delle variazioni Istat.
- vendite Legge 560/93: il prezzo è pari a quello risultante negli accordi precontrattuali con il terzo promissario acquirente.
Si precisa, infine, che la vigente normativa prevede la nullità di qualsiasi atto di alienazione stipulato in violazione del diritto di prelazione a favore di Aler Milano.
Per eventuali ed ulteriori informazioni in merito, si prega di contattare il Settore Vendite di Aler Milano ai seguenti recapiti telefonici:
Responsabile del Procedimento
Rocco Antonio Procopio